IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 43, comma 1, del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, secondo
cui l'Avvocatura dello Stato puo' assumere  la  rappresentanza  e  la
difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita'  giudiziarie,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e  speciali,  di
amministrazioni  pubbliche  non  statali   ed   enti   sovvenzionati,
sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
la stessa sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
di altro provvedimento approvato con regio decreto; 
  Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, recante «Istituzione  del
Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2010,
n. 244, recante «Regolamento di riordino del Fondo di assistenza  per
il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 26,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello  Stato
ad assumere il patrocinio del fondo di assistenza  per  il  personale
della Polizia di Stato; 
  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'interno  prot.  n.
11070/123(1) del 13 febbraio 2018, con la quale  e'  stato  trasmesso
uno schema di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concernente l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato  ad  assumere
la rappresentanza e la difesa del Fondo assistenza per  il  personale
della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Autorizzazione 
 
  1.  L'Avvocatura  dello  Stato  e'  autorizzata  ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa del Fondo di assistenza per  il  personale
della Polizia di  Stato  nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le
autorita'  giudiziarie,  i  collegi   arbitrali,   le   giurisdizioni
amministrative e speciali.